7 GENNAIO 2014

Approfondiamo l’art.1 della legge n° 9 del 14 gennaio 2013.

Origine, altezza dei caratteri e miscele.

  1. L’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini prevista dall’articolo 4 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore  del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
  1. L’indicazione dell’origine di cui al comma 1  e’  stampata  sul recipiente o sull’etichetta ad esso  apposta,  in  caratteri  la  cui parte mediana e’ pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da  assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
  1. In deroga al comma 2, i caratteri  di  cui  al Medesimo  comma possono  essere  stampati  in  dimensioni  uguali  a   quelli   della denominazione di vendita dell’olio di  oliva  vergine,  nel  medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
  1. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro  Stato membro  dell’Unione  europea  o  in  un  Paese  terzo,  l’indicazione dell’origine  di  cui  al  comma  1   e’   immediatamente   preceduta dall’indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica  rispetto  allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.
  1. L’indicazione  di  cui  al  comma   4   lascia   impregiudicata l’osservanza dell’articolo  4,  commi  3  e  4,  del  citato  decreto ministeriale 10 novembre 2009.